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Informativa sulla privacy del sistema informativo interno
Il Sistema interno di informazione di GLOBAL DAIRY VENTURES (di seguito GDV) è il mezzo attraverso il quale dipendenti, fornitori, clienti e terzi che abbiano un interesse legittimo possono segnalare comportamenti irregolari, violazioni del Codice Etico o comportamenti corrotti in questa società, che possono costituire reato ai sensi della Legge 2/2023, del 20 febbraio, che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione
GDV, con sede in Av. Diagonal, 561, Pl. 4, 08029 Barcellona, è responsabile del trattamento dei dati personali forniti attraverso questo mezzo e si precisa espressamente che essi potranno essere comunicati ad altri terzi in qualità di responsabili del trattamento, per la corretta gestione della denuncia presentata. Tutte le segnalazioni presentate saranno trattate con la massima riservatezza e allo scopo di indagare, elaborare e risolvere le segnalazioni presentate, anticipando e, se del caso, correggendo comportamenti irregolari e/o contrari al Codice Etico. In nessun caso potrà essere utilizzato come casella di posta per reclami o suggerimenti né come canale di assistenza clienti.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a decidere in merito all'opportunità di avviare un'indagine sui fatti denunciati.
Tuttavia, nel caso in cui, a seguito del processo di indagine, venga avviato un procedimento giudiziario, i dati potranno essere conservati per il tempo aggiuntivo necessario fino all'ottenimento di una sentenza definitiva.
Le segnalazioni potranno essere presentate in forma anonima o identificata. In caso di segnalazione identificata, saranno adottate le misure di protezione contro possibili ritorsioni previste dalla normativa vigente. Le segnalazioni potranno essere presentate preferibilmente per via telematica, cliccando sul link abilitato alla fine della presente Politica, previa accettazione della stessa. Il responsabile del sistema informativo interno è il Segretario dell'Organismo di Compliance di GDV, che le riceverà e le trasmetterà, se del caso, all'Organismo di Istruzione, che si atterrà alla procedura di indagine interna stabilita.
Potranno accedere alle segnalazioni solo:
a) Il responsabile del sistema e chi lo gestisce direttamente.
b) Il responsabile delle risorse umane o l'Organo di Istruzione, solo quando possa essere opportuno adottare misure disciplinari nei confronti di un lavoratore.
c) Il responsabile della protezione dei dati.
d) I responsabili o i sub-responsabili del trattamento eventualmente designati.
Qualsiasi denuncia o comunicazione di rilevanza penale comporterà necessariamente l'avvio di un procedimento da parte dell'organo istruttorio e la comunicazione, se del caso, alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato, alle amministrazioni e alle autorità e/o ai tribunali.
Ai fini della loro ammissione e del loro corretto trattamento, le comunicazioni o le denunce effettuate dovranno necessariamente contenere i seguenti dati:
• Identificazione del denunciante, salvo denunce anonime
• Breve esposizione dei fatti o delle argomentazioni a sostegno della comunicazione/denuncia e presentazione dei documenti o delle testimonianze ritenuti opportuni.
• Persona o dipartimento contro cui è diretta la comunicazione/denuncia
• Luogo o indirizzo in cui si sono verificati i fatti.
KBV adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per evitare l'alterazione, la perdita e il trattamento o l'accesso non autorizzato a tali dati e garantirne così la sicurezza.
I denuncianti potranno esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità tramite e-mail all'indirizzo: rgpd@globaldairyventures.com
In caso di denuncia anonima, il denunciante non potrà esercitare i diritti qui indicati.
PROCEDURA DEL SISTEMA INTERNO DI INFORMAZIONE O CANALE DI SEGNALAZIONE
1.- IL SISTEMA INTERNO DI INFORMAZIONE O CANALE DI SEGNALAZIONE.
1.1.- Concetto e natura.
Il codice penale, all'articolo 31 bis, avverte dell'obbligo delle persone giuridiche di istituire al loro interno sistemi o mezzi per la comunicazione di possibili rischi o violazioni legali.
Allo stesso modo, la legge 2/2023, del 20 febbraio, che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione, ha inoltre introdotto una serie di requisiti che le persone giuridiche devono soddisfare per l'istituzione e la gestione di questi "sistemi interni di informazione" o "canali di segnalazione".
In virtù di ciò, questa Entità, nell'ambito della sua cultura di conformità etica, ha implementato questo SISTEMA INTERNO DI INFORMAZIONE O CANALE DI SEGNALAZIONE, attraverso il quale è possibile segnalare eventi relativi a rischi concretizzati, fatti sui quali ricadono sospetti di commissione di reati e qualsiasi altro comportamento che comporti una violazione della normativa legale, nonché delle Politiche Interne della Società.
Può essere utilizzato da tutti i lavoratori, dai membri dell'organo amministrativo o da qualsiasi altra terza parte interessata inclusa nell'art. 3 della citata Legge 2/2023 del 20 febbraio, in modo confidenziale o anonimo senza timore di ritorsioni in virtù di quanto previsto dalla citata norma.
Questo canale è applicabile all'Entità e, se del caso, a qualsiasi altra società dello stesso Gruppo in Spagna.
Presentando la propria denuncia ed esprimendo le proprie preoccupazioni, il denunciante contribuisce a far sì che la nostra entità sia riconosciuta come un'organizzazione responsabile in tutti gli aspetti della sua attività.
1.2.- Principi guida fondamentali del Sistema
Accessibilità: esistono diverse opzioni per la presentazione delle segnalazioni, anche se si raccomanda principalmente l'utilizzo del sistema telematico abilitato sul sito web dell'azienda nella sezione "Sistema interno di informazione o canale di segnalazione".
Riservatezza: l'identità e i dati di contatto della persona che effettua la segnalazione, così come i fatti e i documenti comunicati in merito alla possibile irregolarità attraverso questo canale, saranno sempre considerati informazioni riservate e, pertanto, non saranno comunicati senza il suo consenso al denunciato e/o a terzi, salvo richiesta da parte di autorità amministrative o giudiziarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 31.1 della Legge 2/2023.
Anonimato: sono ammesse denunce anonime.
Responsabile del sistema: l'ente ha delegato la gestione delle segnalazioni a un responsabile del sistema, debitamente identificato e conforme alla Legge 2/2023.
Obiettività e imparzialità: tutte le segnalazioni saranno gestite in modo obiettivo e imparziale, garantendo il diritto alla privacy, alla difesa e alla presunzione di innocenza delle persone coinvolte.
Protezione dei dati: ai sensi dell'articolo 24 della LO 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali (modificato dalla disposizione aggiuntiva settima della citata legge 2/2023), "Sarà lecito il trattamento dei dati personali necessari a garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni normative.
Tali trattamenti sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nella legge organica 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati e le garanzie dei diritti digitali e nella legge che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione".
I dati devono essere conservati nel sistema di segnalazione solo per il tempo necessario a decidere se avviare o meno un'indagine sui fatti segnalati. In ogni caso, trascorsi tre mesi dall'inserimento dei dati (o sei se il termine è stato prorogato a causa della complessità della denuncia), essi devono essere cancellati dal sistema, a meno che lo scopo della conservazione non sia quello di lasciare traccia del funzionamento del modello di prevenzione della commissione di reati da parte della persona giuridica.
Nel caso in cui i fatti risultino provati o con indizi sufficienti, i dati saranno conservati per il tempo necessario all'esercizio dei diritti dell'ente dinanzi ai tribunali di giustizia.
Le denunce effettuate in forma anonima saranno identificate da un riferimento interno per poter essere inserite nel sistema di denuncia.
In prima istanza, potranno accedere alle denunce esclusivamente:
• Il responsabile del sistema e chi lo gestisce direttamente.
• L'organo interno competente debitamente designato dall'Entità, qualora fosse necessario adottare misure disciplinari nei confronti di un dipendente.
• Il responsabile dei servizi legali dell'Entità, qualora fosse opportuno adottare misure legali in relazione ai fatti segnalati.
• I responsabili o i sub-responsabili del trattamento eventualmente designati.
• Il responsabile della protezione dei dati e il responsabile della conformità
1.3.- Diritti e obblighi
Diritti e garanzie degli informatori
Agli informatori sarà garantito l'effettivo esercizio dei seguenti diritti, fatti salvi quelli riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi:
• presentare informazioni in forma anonima e mantenere l'anonimato durante la procedura.
• formulare la comunicazione verbalmente o per iscritto. In caso di presentazione della comunicazione in forma verbale, all'informatore sarà offerta la possibilità di verificare, rettificare e accettare con la propria firma la trascrizione del messaggio.
• indicare un indirizzo, un indirizzo e-mail o un luogo sicuro dove ricevere le comunicazioni effettuate dal Responsabile del Sistema.
• comparire dinanzi al Responsabile del Sistema o al gestore delegato di propria iniziativa.
• rinunciare a comunicare con il Responsabile del sistema o il gestore delegato che istruisce la procedura e, se del caso, revocare tale rinuncia in qualsiasi momento.
• preservazione della propria identità. L'identità dell'informatore non potrà essere rivelata senza il suo esplicito consenso a nessuna persona che non sia competente a ricevere e gestire le segnalazioni, con le eccezioni previste dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa spagnola nel contesto delle indagini condotte dalle autorità o nel corso di procedimenti giudiziari.
• Protezione dei dati personali.
• Conoscere l'identità del responsabile incaricato di istruire il procedimento.
• La riservatezza delle comunicazioni.
• Misure di protezione e sostegno nei termini previsti dalla Legge 2/2023.
• presentare un reclamo all'Autorità indipendente per la protezione degli informatori.
• non essere oggetto di ritorsioni, anche qualora dall'esito delle indagini risulti che non vi è stata alcuna violazione della normativa applicabile o del Codice Etico dell'Ente, purché non abbia agito in malafede.
1.4.- Obblighi degli informatori
Gli informatori, per quanto riguarda la presentazione delle loro comunicazioni attraverso il Canale interno di informazione, saranno soggetti ai seguenti obblighi:
• Avere indizi ragionevoli o sufficienti sulla veridicità delle informazioni comunicate, non potendo formulare comunicazioni generiche, in malafede o con abuso di diritto, nel qual caso potrebbero incorrere in responsabilità civile, penale o amministrativa
• Descrivere nel modo più dettagliato possibile i fatti o i comportamenti comunicati, fornendo tutta la documentazione disponibile sulla situazione descritta o indizi oggettivi per ottenere le prove.
• Astenersi dal formulare comunicazioni con finalità diverse da quelle previste dal Sistema o che violino i diritti fondamentali all'onore, all'immagine e alla privacy personale e familiare di terzi o che siano contrarie alla dignità della persona.
1.5.- Diritti dei terzi
Alle persone considerate terze parti nel procedimento saranno riconosciuti i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, fatta salva la possibilità di estendere a queste, nella misura del possibile, le misure di sostegno e protezione dell'informatore previste dalla Legge 2/2023; in particolare le seguenti:
• essere informati, il più rapidamente possibile, delle informazioni che li riguardano
• accedere agli atti che li riguardano, fatte salve le limitazioni temporali che possono essere adottate per garantire l'esito degli atti.
• conoscere l'identità del responsabile che istruisce il procedimento.
• All'onore e alla privacy, nonché alla tutela della propria identità. L'identità del terzo non potrà essere rivelata senza il suo esplicito consenso a nessuna persona che non sia competente a ricevere e gestire le denunce, con le eccezioni previste dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa spagnola nel contesto delle indagini condotte dalle autorità o nel corso di procedimenti giudiziari.
• alla presunzione di innocenza e all'utilizzo di tutti i mezzi legalmente validi per la propria difesa
• indicare un indirizzo, un indirizzo e-mail o un luogo sicuro dove ricevere le comunicazioni inviate al responsabile del Sistema.
• comparire dinanzi al Responsabile del Sistema o al gestore delegato di propria iniziativa.
• protezione dei propri dati personali.
• la riservatezza delle comunicazioni.
• non essere oggetto di ritorsioni.
2.- PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI INCIDENTI
2.1.- Incidenti o inadempienze da segnalare
Sono considerati incidenti o inadempienze segnalabili i seguenti casi:
• Qualsiasi violazione della legislazione vigente
• Qualsiasi inadempienza al CODICE ETICO o alle POLITICHE INTERNE della nostra entità e/o delle società del Gruppo o ai valori, ai principi generali di azione o alle norme di condotta dei lavoratori di qualsiasi società del Gruppo, ivi contenuti.
• Qualsiasi contingenza che possa comportare un rischio per la reputazione della nostra entità.
2.2.- Mezzi di comunicazione e contenuto minimo della stessa.
La comunicazione degli incidenti potrà essere effettuata tramite:
• Preferibilmente tramite il presente canale di segnalazione abilitato sul sito web.
• In alternativa, può essere inviata per posta o consegnata a mano, indirizzata all'Organo di Controllo e Istruzione delle segnalazioni presso la sede dei nostri uffici.
Ai fini della loro ammissione e dell'adeguata elaborazione, le comunicazioni o le segnalazioni devono necessariamente contenere i seguenti dati:
• denunciante identificato con nome e cognome (salvo denunce anonime) breve esposizione dei fatti o argomenti a sostegno della comunicazione/denuncia.
• persona o dipartimento contro cui è diretta la comunicazione/denuncia
L'onere della prova spetterà sempre alla parte denunciante, che dovrà fornire i documenti su cui si basa la denuncia, mentre la parte denunciata potrà fornire i documenti che ritiene adeguati per controbattere quelli dell'altra parte.
Nel caso in cui tra le persone interessate dalla comunicazione/denuncia vi sia qualcuno che fa parte dell'indagine, tale persona dovrà essere sostituita da un'altra che non sia direttamente collegata alla comunicazione/denuncia in questione.
3.- FASE DI ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO
3.1.- Ricezione e conferma di ricezione
Una volta ricevuta la comunicazione/denuncia, il responsabile del sistema ne darà conferma al denunciante entro un termine massimo di 3 giorni, salvo che il denunciante sia anonimo, e avvierà le opportune verifiche e controlli necessari; verrà quindi creato un fascicolo che verrà registrato e identificato con un numero di riferimento.
Se necessario e qualora la denuncia non fosse anonima, il responsabile del sistema potrà richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni.
3.2.- Analisi preliminare delle informazioni ricevute
Con queste prime informazioni, il responsabile del sistema effettuerà un'analisi preliminare per verificare la fondatezza, la sufficienza e la verosimiglianza della denuncia, la credibilità del denunciante e la rilevanza ai fini del caso dei fatti segnalati, determinando se questi possano costituire una violazione legale o una violazione del codice di condotta.
In base al risultato di questa analisi preliminare, potrà adottare, redigendo un verbale motivato, una delle seguenti decisioni:
• Non ammissione della segnalazione o denuncia e archiviazione immediata del fascicolo quando i fatti segnalati non costituiscono nessuno dei casi previsti per questo canale
• Accettazione della segnalazione o denuncia e archiviazione immediata del fascicolo quando il contenuto della stessa risulti manifestamente irrilevante, quando le informazioni siano insufficienti per procedere con qualsiasi ulteriore azione, quando i fatti segnalati risultino inverosimili o l'informatore sia totalmente privo di credibilità.
• Accettazione della segnalazione o denuncia e avvio del relativo fascicolo di indagine in relazione ai fatti denunciati.
3.3.- Procedura dopo l'analisi
Nel caso in cui la denuncia fosse considerata non procedibile, il responsabile del sistema informerà il comunicante o l'informatore della non ammissibilità della denuncia o dell'archiviazione del fascicolo, a seconda dei casi, nonché di qualsiasi misura aggiuntiva che sia stata adottata.
In caso di ammissione della denuncia, si procederà alla costituzione dell'organo istruttorio, le cui funzioni sono la gestione della denuncia e la redazione della relazione per la sua risoluzione.
Tuttavia, potranno essere adottate misure urgenti, sempre motivate, e con le seguenti finalità:
• Mitigare gli effetti del rischio concretizzatosi o che si concretizzerà
• Esecuzione di misure urgenti per preservare le prove
• Comunicazione urgente, se del caso, delle informazioni agli organi di governo della persona giuridica
In caso di accettazione, la procedura seguirà i seguenti passaggi:
• Identificare la legislazione, le politiche, le procedure o le norme interne interessate, nonché i rischi reputazionali, economici, finanziari o legali che potrebbero derivare dall'incidente.
• Identificare tutte le informazioni e i documenti che possono essere rilevanti e la cui revisione è ritenuta utile (e-mail, siti web, supporti audiovisivi di sorveglianza e sicurezza dell'azienda, elenchi dei partecipanti, password o dispositivi elettronici di sicurezza, supporti contabili, ecc.
• Determinare, con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane, la necessità e, se del caso, l'urgenza di adottare misure cautelari nei confronti dei soggetti indagati.
• A seconda della gravità, sospendere immediatamente i soggetti indagati.
L'indagine comprenderà tutte le indagini ritenute opportune per chiarire i fatti, individuare i responsabili e adottare le misure correttive eventualmente necessarie.
Di seguito sono elencate alcune delle principali procedure che possono costituire un'indagine:
• In caso di denuncia non anonima, colloquio con il denunciante al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla denuncia presentata.
• Dichiarazione dei soggetti indagati.
• Realizzazione di questionari e colloqui riservati con i testimoni.
• Organizzazione di audizioni con i soggetti indagati, i loro superiori e colleghi, nonché con qualsiasi altra persona ritenuta necessaria.
• Raccogliere quante più informazioni possibili attraverso la documentazione dell'azienda.
• Se indispensabile per chiarire i fatti, adottare misure di sorveglianza tramite investigatori privati o mezzi informatici, telematici o audiovisivi, purché questi rispettino criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, garantendo in ogni momento il diritto alla privacy del lavoratore e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni.
• Richiedere l'aiuto esterno di altri professionisti.
• Qualsiasi altra procedura che l'organo istruttorio ritenga necessaria per chiarire i fatti.
3.4.- Comunicazione ai soggetti indagati
Ad eccezione delle segnalazioni anonime, il responsabile del sistema contatterà le parti, identificandosi come incaricato dell'indagine sulla segnalazione e informandole brevemente sui fatti loro attribuiti e sulle principali tappe che potrebbero verificarsi durante l'indagine.
In caso di rigetto della denuncia, perché ritenuta non pertinente, il denunciante ne sarà informato entro un termine massimo di 3 giorni dalla sua presentazione.
3.5.- Documentazione della procedura di indagine
Sarà indispensabile includere nel fascicolo la documentazione dettagliata dell'intero procedimento di indagine svolto, quali i documenti raccolti e i verbali delle interviste effettuate.
In tutti i colloqui condotti dall'organo istruttorio, quest'ultimo prenderà nota per iscritto dei fatti rilevanti, inserendoli in un verbale che dovrà essere firmato dai comparenti e dai membri della commissione istruttoria.
Inoltre, in tutte le interviste si procederà a informare sui requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
3.6.- Relazione finale dell'organo istruttorio
3.7. Presentazione della relazione finale
Una volta completate tutte le indagini, l'organo istruttorio redigerà entro 15 giorni una relazione conclusiva, che conterrà una breve descrizione dei seguenti elementi:
• Identità dei membri della commissione istruttoria.
• Natura della contingenza. Saranno identificati, nella misura del possibile, i soggetti coinvolti, la natura dei fatti, la data, il luogo e le circostanze in cui si presume che siano avvenuti, le norme di legge o le norme interne violate o messe in pericolo.
• Elenco dei fatti e delle scoperte rilevanti. Verranno riportati i fatti più rilevanti raccolti nel corso della procedura di indagine, distinguendo tra quelli ottenuti dalla documentazione dell'azienda, dalle informazioni fornite dal denunciante o dalle interviste condotte con i soggetti indagati e con i testimoni.
• Conclusioni e valutazione dei fatti. Si specificheranno le conclusioni tratte dalla commissione istruttoria, nonché la sua valutazione dei fatti descritti, potendo proporre due possibili azioni:
• Proposta di prosecuzione del procedimento, se si ritiene che dalle indagini svolte sia stato sufficientemente dimostrato che il soggetto indagato ha commesso un'infrazione punibile e dovrà includere un'ultima sezione in cui siano identificate le sanzioni che possono essere adottate dall'azienda nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti, nonché qualsiasi altro tipo di misura aggiuntiva, comprese le possibili azioni risarcitorie che possono essere intraprese nei confronti di chiunque sia stato danneggiato dai fatti
• Archiviazione del procedimento, se si ritiene che il fatto non costituisca un'infrazione, che la sua commissione non sia sufficientemente giustificata o che non sia stato accertato un autore noto.
Una volta redatto, il rapporto finale di indagine sarà immediatamente trasmesso all'organo decisionale e dovrà essere archiviato insieme al resto del fascicolo di indagine.
4.- FASE DECISIONALE
Alla luce della relazione redatta dall'organo istruttorio, se la denuncia è ritenuta fondata, sarà costituito l'Organo decisionale, la cui funzione è quella di formare la volontà della persona giuridica in risposta alla denuncia presentata.
Per la formazione di tale volontà, l'Organo decisionale potrà richiedere la consulenza di tutti i servizi esterni necessari, nonché tutti i chiarimenti richiesti dall'Organo istruttorio stesso.
La sua composizione è collegiale ed è costituita dai membri dell'organo istruttorio, a cui si aggiunge un rappresentante dell'organo amministrativo dell'ente.
In caso di incompatibilità di uno qualsiasi dei membri dell'Organo decisionale per il trattamento di una questione specifica, tale membro sarà escluso da tutte le procedure relative alla stessa.
L'organo decisionale trasmetterà il fascicolo alle persone indagate, alle quali sarà concesso un termine di 5 giorni per presentare per iscritto le argomentazioni che ritengono opportune a loro discolpa e per fornire i documenti che ritengono rilevanti. Trascorso tale termine, potrà adottare una delle seguenti decisioni:
• Richiedere l'esecuzione di ulteriori indagini
• Richiedere all'organo amministrativo di imporre sanzioni e/o misure aggiuntive
• In caso di possibili fatti di natura penale, sarà tenuto a darne comunicazione all'autorità competente in materia, sia essa amministrativa o giudiziaria.
• Adottare azioni risarcitorie nei confronti di qualsiasi persona o entità che possa aver subito un danno a causa dei fatti.
• Prendere decisioni in merito alla comunicazione, alla formazione o alla diffusione interna dei fatti, sia a qualsiasi organo o unità dell'azienda che in generale a tutti i lavoratori, quando ciò sia considerato uno strumento efficace per prevenire incidenti simili in futuro (sempre con le dovute precauzioni in materia di protezione dei dati personali).
In ogni momento della procedura si potrà contare sull'assistenza dell'ufficio legale dell'ente al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.
5.- REGISTRO
Ai fini della documentazione delle azioni, il responsabile dovrà tenere un registro cronologico aggiornato e riservato delle indagini (sia quelle in corso che quelle già chiuse), delle denunce e delle misure disciplinari applicate in relazione alla violazione.
Tale registro dovrà contenere almeno:
• Data dell'incidente
• Tipo di incidente
• Data della denuncia
• Tipo di denunciante
• Persone coinvolte nella situazione
• Descrizione dell'incidente
• Azioni intraprese
• Conseguenze derivanti
Il registro indicato nel paragrafo precedente dovrà essere sempre aggiornato e disponibile per la revisione da parte dei responsabili della presente politica (il responsabile dell' l sistema e l'Organismo di Controllo dell'ente), mantenendo sempre la massima riservatezza.
Tuttavia, una volta risolto il caso, si determinerà quale pubblicità o comunicazione sarà fatta al resto dei dipendenti e dei dirigenti sui fatti, sia come misura dissuasiva che come miglioramento delle procedure e dell'azione futura per evitare pratiche scorrette.
D'altra parte, la risoluzione del procedimento entrerà a far parte del fascicolo (lavorativo, se del caso) della persona denunciata.
Versione aggiornata gennaio 2026